Info e documenti

Condizioni di vendita

Condizioni di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni contrattuali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico formulato nel separato programma, comprensivo di prenotazioni e servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all'art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso e accettato, per sé e per i soggetti per i quali richiede il servizio, sia il contratto di viaggio per come disciplinato, sia le avvertenze in esso contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo” di seguito Cod. Tur.), come attualmente modificato dal D.Lgs n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della direttiva UE n. 2015/2302 nonché dal Codice Civile, in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale e comunale. Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
L'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico rendono noto ai terzi, prima dell'esecuzione del contratto, gli estremi della polizza per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale ("R.C.P."), nonchè gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore e dell'intermediario del pacchetto turistico, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza.
3. DEFINIZIONI (Art. 33 Cod. Tur.)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;
b) Viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso; 
c) Venditore: il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
d) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
e) Supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore o all'organizzatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni ie essa contenute;
f) Circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (Art. 33, comma 1, lettera c) del Cod. Tur.)
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi di servizi turistici (art. 33, comm 1 lettera a) Cod. Tur.) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
4.1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
4.2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
a) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
b) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario globale;
c) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
d) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (Art. 34 Cod. Tur.)
5.1) Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II del Cod. Tur., nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le regole di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l'ubicazione e le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore dovrebbe sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'art. 41 comma 5 lettera a) Cod. Tur., prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'Art. 41, comma 1, Cod. Tur.;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 Cod. Tur..
5.2) Per i contratti di pacchetto turistico di cui all'Art. 3, comma 1 lettera d) Cod. Tur., stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all'allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
 
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (Art. 36 Cod. Tur.)
6.1) La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall art. 36, comma 8, Cod. Tur., prima dell'inizio del viaggio;
6.2) Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra viaggiatore e organizzatore, per il tramite dell'agenzia viaggi intermediaria;
6.3) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data di conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso (Art. 41, comma 7, Cod. Tur.).  
7. PAGAMENTI
7.1) Se non diversamente indicato nell'informativa precontrattuale o nel contratto, all'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota di iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall'organizzatore. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall'organizzatore nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto;
7.2) Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta d'acquisto;  
7.3) Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all'organizzatore delle somme versate dal viaggiatore all'agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art.47 Cod. Tur. nei confronti di quest'ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., tale da determinarne la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l'agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all'organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell'agenzia di viaggi intermediaria del medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO (Art. 39 Cod. Tur.)
8.1) Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell'organizzatore.
8.2) Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall'organizzatore, di un massimo dell'8% soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonchè le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 8.3, a), b) e c). che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell'inizio del pacchetto.
8.3) Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo di trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atteraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto;
8.4) Se l'aumento di prezzo eccede l'8% del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo, 40, commi 2, 3, 4 e 5 Cod. Tur..
8.5) Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto.
8.6) In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto e fornire la prova scritta su richiesta del viaggiatore.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (Art. 40 Cod. Tur.)
9.1) Prima dell'inizio del pacchetto l'organizzatore o l’intermediario non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell'art. 39 Cod. Tur., salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L'organizzatore o l'intermediario comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e su un supporto durevole
9.2) Se, prima dell'inizio del pacchetto turistico, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all' art. 34, comma 1, lettera a) Cod. Tur, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all'art. 36, comma, 5 lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8% ai sensi dell'art. 39, comma 3, Cod. Tur., il viaggiatore entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore; 
9.3) L'organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
9.4) Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo;
9.5) In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'art. 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (Art. 41 Cod. Tur.)
10.1) Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta;
10.2) Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto di pacchetto turistico e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici;
10.3) In assenza di specificazione di penali standard di recesso, l'importo delle penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici;
10.4) Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, saranno addebitati (indipendentemente dal pagamento dell’acconto):
a) il costo individuale di gestione pratica;
b) eventuale corrispettivo di coperture assicurative facoltative;
c) eventuali spese sostenute per visti consolari;
d) penali previste dalla IATA o dal singolo vettore, per pratiche che prevedano prenotazioni di mezzi di trasporto di linea aerea, navale o ferroviaria;
e) eventuali costi già sostenuti dall’organizzatore per altri servizi;
Oltre alle seguenti penali:
• annullamento effettuato fino a 30 giorni prima della partenza: 20% della quota di partecipazione
• annullamento effettuato fino a 21 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione
• annullamento effettuato fino a 11 giorni prima della partenza: 60% della quota di partecipazione
• annullamento effettuato fino a 4 giorni prima della partenza: 80% della quota di partecipazione
• annullamento effettuato oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione
10.5) Si precisa che il conteggio dei giorni di cui al comma precedente comprende i giorni festivi. Si ricorda che nel calcolo dei giorni non è incluso quello in cui viene data la comunicazione del recesso.
10.6) Nessun rimborso spetterà al consumatore nei casi in cui:
a) non si presenti, nel giorno previsto, presso la struttura o all'aeroporto di partenza senza darne preventiva comunicazione all'organizzatore (no show);
b) interrompa il soggiorno o il viaggio;
c) sia nell'impossibilità di effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio o di qualsiasi altro adempimento necessario per realizzarlo.
10.7) In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare;
10.8) L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turisticoe offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto di pacchetto turistico e l'organizzatore comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore entro il termine fissato e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durino più di sei giorni, di sette giorni nel caso di viaggi che duriano tra due e sei giorni, di quarant'otto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.  
10.8) L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 7 e 8 oppure, con riguardo ai commi 1, 2, 3 4, 5 e 6, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 7 e 8, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
11. SOSTITUZIONI E CESSIONI DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (Art. 38 Cod. Tur.)
11.1) Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto duraturo entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio;
11.2) Il cedente ed il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione;
11.3) L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico e, fornisce al cedente prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto di pacchetto turistico;
11.4) In ogni caso, il viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purchè la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l'attuazione, corrisponderà all'organizzatore, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo forfettario.
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
12.1) Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del contratto di pacchetto turistico - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.
12.2) Per le norme relative all'espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it). Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi Ue, anche di carta d'identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l'espatrio dei minori di anni 14 e l'espatrio di minori peri i quali è necessaria l'autorizzaione emessa dall'Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato;
12.3) I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
12.4) I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
12.5) Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero degli Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nelle proposte di compravendita di pacchetti turistici o nei contratti di pacchetti turistici forniti dall'organizzatore - on line o cartacei - poichè essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell'opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto devono essere assunte a cura dei viaggiatori i viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I medesimi saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
12.6) L'organizzatore o l'intermediario che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno osia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza e alloggio in forza ad altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L'organizzatore o l'intermediario che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all'organizzatore o all'intermediario tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies Cod. Tur.). 
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE (Art. 42 Cod. Tur.)
13.1) L’organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'art. 1228 del codice civile.
13.2) Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente e su supporto duraturo, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
13.3) Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenedo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43 Cod. Tur..
13.4) Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
13.5) Se un difetto di conformità, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pèacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere ai sensi dell'art. 43 Cod. Tur., una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
13.6) Laddove è impossibile assicurareil rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
13.7) La limitazione di costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'articolo 2, paragrafo 1 lettera a) del regolamente (CE) n.1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purchè l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto. L'organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilitàdi cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione Europea applicabile. 
13.8) Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternativeadeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
13.9) Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
13.10) Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato nel comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
13.11) Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come patuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7. 
14. REGIME DI RESPONSABILITA' DEL VENDITORE (Art. 50-51 quater Cod. Tur.)
14.1) Il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.
14.2) Il venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
14.3) Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (Art 43, comma 5 e comma 8 Cod. Tur.)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purchè tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore ne luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizione che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
16. OBBLIGO DI ASSISTENZA (Art. 45 Cod. Tur.)
16.1) L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'art. 42, comma 7, Cod. Tur., in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
16.2) L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (Art.47, comma 10 Cod. Tur.)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate negli opuscoli messi a disposizione dei viaggiatori al momento della partenza..
19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI (Art. 36, comma 5, lettera g) Cod. Tur.)
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
20. PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE (Art. 47 Cod. Tur.)
20.1) L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
20.2) I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell'art. 47 del Cod. Tur., che per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore su supporto durevole, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli mporti dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore.
20.3) I viaggiatori beneficiano della protezione in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato Membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
20.4) Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 Cod. Tur..
21. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i documenti che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poichè soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà richiedere conferma dei servizi al venditore prima della partenza. L'organizzatore informerà i passeggeri circa l'identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall'art. 11 del Reg. CE 2111/205.
22. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/79, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo i viaggiatori che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente società.
23. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART.17 DELLA LEGGE N. 38/2006.
"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".
ORGANIZZAZIONE TECNICA
DIÒMIRA TRAVEL s.r.l. - Via Ada Negri, 20 – 20042 Pessano con Bornago MI – Tel. 02/39560841 – P.I./C.F. 06617910960
AUTORIZZAZIONE nr. 197716 - reg. Rea: MI-1903197 - Provincia di Milano
POLIZZA R.C.P.: LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. NR. 10586065D-LB
FONDO DI GARANZIA: DOC. N. 2021/1-4121 IL SALVAGENTE S.C. A R.L.

I Nostri Partners

Chiudi